Art. 2.
(Funzioni dei magistrati di complemento).

      1. I magistrati di complemento esercitano le funzioni che la legge assegna ai giudici ordinari di tribunale e ai sostituti procuratori di tribunale, nei limiti indicati, rispettivamente, per i giudici onorari e per i delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario dagli articoli 43-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.